
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
Regolamento per l'accesso al
Sistema Integrato di Reti dell'Ateneo (SIRA)
*NotaDecreto Rettorale 407/AG dd. 26.04.1999
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Università degli Studi di Trieste, 1999
1. Sistema Integrato di Reti d'Ateneo (SIRA)
1. Il Sistema Integrato di Reti dell'Ateneo (SIRA) è costituito dall'insieme di tutte le Reti Locali delle Strutture dell'Ateneo (RLS), delle Dorsali di Rete dell'Ateneo (DRA) e delle relative interconnessioni di rete, anche verso l'esterno, finalizzate a condividere risorse informatiche comuni e a permettere l'interscambio di informazioni ed ogni altra applicazione telematica all'interno e all'esterno dell'Ateneo.
2. È compito dell'Ateneo assicurare, eventualmente in compartecipazione con altri Enti, tutte le DRA, per l'interconnessione tra le Strutture e con l'esterno.
3. La gestione tecnica del SIRA spetta al GESTORE dello stesso, il cui ruolo è affidato al Centro Servizi Informatici dell'Ateneo (CSIA), in particolare al Settore Infrastrutture.
4. La gestione delle RLS viene invece demandata alle rispettive Strutture, fino alle apparecchiature (router, switch o ripetitori) di interconnessione alle DRA, escluse.
5. Il GESTORE assicura anche la realizzazione e l'aggiornamento delle infrastrutture fisiche e logiche del SIRA, curandone i relativi progetti.
6. I rapporti programmatici tra il GESTORE e gli Organi dell'Ateneo vengono tenuti dal Rettore, che cura anche i rapporti con gli altri Enti.
2. Infrastruttura fisica
2.1 Realizzazione dei cablaggi delle Reti Locali delle Strutture (RLS)
1. Le Strutture sono quelle definite dallo Statuto di Ateneo ed elencate nel relativo Allegato B. Le RLS ed i relativi interventi delle Articolazioni di una Struttura (ad esempio delle Scuole di Specializzazioni di una Facoltà ) sono di pertinenza e a carico della Struttura stessa. Se una Struttura ospita la RLS di un'Articolazione di un'altra Struttura (ad esempio il caso di un Istituto o un Dipartimento sede di una Scuola di Specializzazione di una Facoltà), le due Strutture interessate devono comunicare congiuntamente al GESTORE quale delle due Strutture si prende carico della gestione e delle modifiche di rete della RLS dell'Articolazione stessa. In assenza di detta comunicazione la Struttura responsabile sarà quella radice dell'Articolazione.
2. Fin dalle fasi di progettazione di nuovi edifici o ristrutturazioni l'Ateneo deve prevedere, eventualmente con la partecipazione degli altri Enti coinvolti, la connessione in rete locale di ogni postazione telematica di lavoro o di studio (cablaggio standard) di ciascuna Struttura dell'Ateneo, incluse le eventuali Articolazioni. All'uopo l'Amministrazione Centrale dell'Ateneo (di seguito denominata Amministrazione) dovrà accantonare uno specifico fondo per finanziare sia le opere di cablaggio, incluse eventuali opere edili, che l'acquisto delle relative apparecchiature di rete.
a) Il dimensionamento del cablaggio standard (numero di prese per stanza di lavoro o aula didattica) deve essere basato sul concetto di postazione di lavoro come definita dalle norme internazionali (ISO 11801, EN 50173, EIA/TIA 569, ecc.).
b) Per locali di nuova realizzazione o ristrutturazione il costo di realizzazione del cablaggio standard e delle relative apparecchiature di rete di cui al comma seguente è interamente finanziato dall'Amministrazione che, nel caso di RLS miste, si prenderà eventualmente carico di accordarsi con altri Enti per una compartecipazione alla spesa e delle procedure di realizzazione delle opere.
c) A supporto del cablaggio standard, l'Amministrazione deve provvedere per ogni RLS dell'Ateneo apparati di rete con un numero di porte di accesso per le prese telematiche attive sufficiente a servire adeguatamente gli elaboratori e gli altri nodi di rete esistenti al momento della realizzazione dell'impianto, fornendo una banda trasmissiva globale proporzionata all'entità complessiva di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, secondo criteri dimensionali di massima stabiliti periodicamente dall'Amministrazione, su suggerimento del Rettore, sentito il GESTORE.
d) In prima attuazione del presente regolamento, verranno mantenuti, nei limiti del possibile, i criteri dimensionali già deliberati dal CdA del 28.1.97.
3. Laddove esistano impianti fuori norma od obsoleti, o nel caso in cui una RLS diventi insufficiente alle necessità della Struttura stessa sulla base dei criteri esposti al precedente punto 2, su richiesta della Struttura o su proposta del GESTORE, l'Amministrazione compartecipa al 50% delle spese di ricablaggio e/o aggiornamento. Il rimanente 50% rimane a carico della Struttura.
a) Nel caso in cui la Struttura intenda richiedere l'esecuzione di opere di cui al comma 2 da parte del GESTORE e/o il co-finanziamento all'Amministrazione nel caso in cui preferisca procedere in proprio, ne invia una circostanziata richiesta scritta, sufficientemente dettagliata, indirizzata al GESTORE e al Rettore.
b) Le priorità di intervento vengono definite dal GESTORE compatibilmente con la disponibilità economica dell'Amministrazione e della Struttura.
c) L'Amministrazione eroga di norma un unico finanziamento per Struttura nel medio periodo. Pertanto un progetto di ricablaggio o di aggiornamento deve tenere conto dell'evoluzione prevista nel medio termine (3-4 anni).
d) Il GESTORE pianifica per quanto possibile gli interventi di grosse dimensioni dando un'indicazione degli investimenti necessari nel medio termine, tenendo anche conto delle linee programmatiche dell'Ateneo.
e) L'amministrazione assegna annualmente al GESTORE, che ne potrà disporre con piena autonomia, un specifico budget per interventi di piccole dimensioni.
4. Le Strutture possono comunque procedere, totalmente a proprie spese, all'ampliamento o modifica delle proprie RLS, anche al di fuori dei criteri sopraesposti, purché nel rispetto delle norme di seguito riportate.
5. Indipendentemente dalla compartecipazione o meno dell'Amministrazione alla spesa, le Strutture che intendono procedere in proprio a nuove realizzazioni o a modifiche delle proprie RLS sono obbligate a presentare preventivamente al GESTORE il progetto delle opere che intendano adottare, fornendo le caratteristiche degli apparati e l'opportuna documentazione aggiuntiva, completa delle specifiche metriche dell'impianto; tale obbligo vale anche per le modifiche o realizzazioni di RLS relative alle Articolazioni di loro pertinenza.
a) Il GESTORE dà un parere tecnico scritto sul progetto entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, specificando quali interventi possono eventualmente essere messi a carico parziale o totale dell'Amministrazione. Di norma il parere tecnico del GESTORE è vincolante.
b) In caso di compartecipazione alle spese da parte dell'Amministrazione, a valle della verifica con esito positivo da parte del GESTORE della congruità del costo della realizzazione proposta con i prezzi di mercato, viene concordata tra la Struttura e il GESTORE una pianificazione dei lavori e definita una programmazione degli impegni di spesa.
c) Qualora la Struttura ritenga di non poter attendere il finanziamento nei tempi previsti dalla programmazione, può anticipare la quota relativa all'Amministrazione, previa approvazione scritta di quest'ultima, o farsene carico in prima persona.
d) Ai fini dell'ammissibilità del progetto, gli apparati di rete da installare a cura delle Strutture devono essere conformi agli standard di gestione remota ed accessibili in remoto, in caso di necessità, anche dai tecnici del GESTORE.
e) Al termine di ogni modifica di una RLS, il Direttore della Struttura deve consegnare al GESTORE copia della documentazione comprensiva di:
f) In mancanza di questi dati, il GESTORE non deve configurare nei nodi delle DRA alcuna connessione con gli apparati di rete della Struttura oggetto della modifica, assicurandone la loro separazione logica dalle reti esterne alla Struttura stessa.
2.2 Interconnessione delle RLS al SIRA, alle Reti Metropolitane e Regionali, alle Reti della Ricerca e all'Internet
1. L'Università assicura la connessione di ogni RLS delle Strutture al SIRA pianificando i collegamenti e le bande trasmissive previste in base alle esigenze della Struttura e alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione stabilendo, qualora fosse necessario, delle bande massime di utilizzo verso i collegamenti metropolitani, regionali, nazionali ed internazionali.
2. Il GESTORE è tenuto ad osservare e far osservare non solo le norme nazionali ed internazionali, ma anche quelle relative alle iniziative metropolitane, regionali e di ogni altro tipo a cui l'Ateneo partecipa, pubblicizzandole secondo quanto disposto al punto 12 dell'articolo 8.
3. Nessuna Struttura può attivare connessioni autonome delle proprie RLS con quelle di altre Strutture, se non concordate ed approvate preventivamente dal GESTORE.
4. La connessione tra Enti esterni e la rete di Ateneo va valutata caso per caso sia in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente che alle sue affiliazioni a livello nazionale.
3 Protocolli supportati
1. Nel SIRA viene garantito il supporto della famiglia di protocolli TCP/IP.
a) Per i soli collegamenti dell'Amministrazione all'interno della DRA del Comprensorio di Via Valerio viene garantito anche il protocollo SPX/IPX.
b) Le Strutture possono utilizzare al loro interno anche altri protocolli, dandone comunicazione preventiva al GESTORE, se le apparecchiature di interconnessione tra le proprie RLS e il SIRA assicurano che i protocolli aggiuntivi possano essere totalmente confinati alle RLS.
c) La propagazione di altri protocolli di rete (per esempio Decnet, Appletalk, NetBeui, ecc.) non può essere consentita esternamente ad una RLS.
d) In casi particolari (per esempio se la Struttura è distribuita su più edifici), di concerto tra il GESTORE e la Struttura verrà studiata la fattibilità tecnica dell'utilizzo di un altro protocollo che graviti su parte del SIRA. In caso positivo verrà adottata la soluzione che comunque non dovrà influire sull'affidabilità e sulle prestazioni del SIRA.
2. Qualora le esigenze di connessione alla rete nazionale ed internazionale lo richiedessero, verrà stilato per tempo un piano di migrazione al/ai nuovi protocolli che affronti i problemi tecnici e gli aspetti economici e al quale ogni Struttura dovrà adeguarsi entro i tempi che verranno stabiliti per poter mantenere la connettività all'esterno. Per le Strutture che non si adeguassero per tempo sarà possibile garantire la sola connettività interna alla RLS.
4 Referenti di Struttura
1. Il Direttore di ogni Struttura comunica, entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, al Direttore del GESTORE i nominativi del referente tecnico di Struttura e del suo sostituto per le problematiche di rete. Il referente o il suo sostituto possono afferire anche ad altre Strutture.
2. I referenti vengono periodicamente istruiti ed aggiornati mediante brevi corsi organizzati dal GESTORE. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. L'istruzione e l'aggiornamento su temi di limitata entità e difficoltà viene fatta mediante comunicazione via rete.
3. È compito dei referenti conoscere la topologia del cablaggio ed i responsabili e/o gestori dei vari elaboratori in rete.
4. Il GESTORE scambia con i referenti di Struttura gli avvisi relativi alle interruzioni di rete, alle problematiche di sicurezza, all'attivazione/sospensione di servizi o dispositivi.
5. I referenti costituiscono il punto di riferimento a livello di Struttura per la diffusione delle informazioni di interesse dell'utenza.
6. I referenti devono poter accedere in caso di necessità ai locali delle Strutture dove sono installati apparati connessi alla propria RLS o dove comunque è presente una qualsiasi parte della RLS, anche se non usata correntemente da alcun utente o non connessa ad alcun apparecchio.
5 Sicurezza
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Rettore, sentito il Direttore del GESTORE, istituisce il "Nucleo sulla Sicurezza Informatica" (NSI), assumendone personalmente la Presidenza.
a) L'NSI è costituito, oltre al Presidente, da un minimo di 2 ad un massimo di 4 membri, di cui di diritto il Responsabile del GESTORE ed ha sede presso il GESTORE stesso.
b) L'NSI è affiancato tecnicamente da un gruppo di esperti, scelti dall'NSI stesso tra il personale del CSIA, dell'Ateneo e di altri Enti in convenzione con l'Ateneo che condividono parte della SIRA.
c) Nel caso in cui l'NSI individui la opportunità di cooptare un dipendente non docente non appartenente al CSIA, il Presidente deve chiedere un nulla-osta preventivo al Direttore della Struttura o dell'Ente di appartenenza.
d) Il gruppo di esperti deve coprire tutte le competenze nei vari protocolli di rete ed applicativi, e la sua composizione deve essere aggiornata in funzione delle effettive esigenze correnti.
e) Il Presidente convoca almeno una volta ogni tre mesi il Comitato Tecnico dell'NSI, costituito dai membri del Nucleo e il gruppo di esperti.
f) Il Presidente assume anche la responsabilità amministrativa dei domini e reti dell'Ateneo assegnati dalle autorità nazionali ed internazionali.
2. L'NSI definisce e coordina le azioni da intraprendere per mantenere e/o ripristinare la sicurezza informatica generale e le comunica ai referenti delle Strutture, che sono obbligate a metterle in atto nei tempi da esso indicati.
3. Entro sei mesi dal suo insediamento, l'NSI predispone una opportuna integrazione del presente Regolamento sugli aspetti di sua competenza.
4. Tutti i sistemi in rete devono essere mantenuti costantemente in adeguate condizioni di sicurezza.
a) Le Strutture che offrono servizi informatici attraverso server e servizi di connessione sono tenute, ove tecnicamente possibile, a conservare per un periodo di almeno tre anni la registrazione degli accessi ai servizi in modo da consentire all'NSI eventuali indagini interne o richieste dalle Autorità esterne in caso di uso improprio delle risorse.
b) Le strutture dovranno assicurare l'utenza che dette registrazioni non sono disponibili ad alcuno se non nei casi di emergenza riconosciuti come tali dall'NSI, nel rispetto della legge 31.12.96 n. 675 sulla "Tutela dei dati personali".
c) I referenti delle Strutture sono tenuti a segnalare immediatamente all'NSI intrusioni o tentativi di intrusione che abbiano avuto come oggetto elaboratori della propria Struttura, dichiarando la disponibilità di registrazioni utili, di cui al comma precedente.
d) Nel caso in cui, a valle di segnalazioni o di incidenti, l'NSI rilevi l'inadeguatezza di un sistema per quanto concerne la sicurezza diretta o indiretta,
6 Connessione degli Elaboratori in rete
1. Prima di inserire un qualunque dispositivo (elaboratore, apparato, periferica) in rete, è necessaria da parte del responsabile del dispositivo stesso una richiesta scritta da inoltrare al GESTORE.
2. Nella richiesta vanno specificate le seguenti informazioni:
a) identificazione del dispositivo da inserire in rete in modo da poterlo nominare in caso di necessità
b) la localizzazione del dispositivo (edificio, piano, stanza di ubicazione), se applicabile
c) le caratteristiche tecniche: tipo di dispositivo (PC, stampante, ...), sistema operativo, protocollo/i di rete usato/i, indirizzo della scheda di rete (es. indirizzo Ethernet)
d) identificazione del responsabile (l'utente che lo impiega oppure il responsabile tecnico con cui sia possibile comunicare per eventuali problemi) con il suo indirizzo e-mail e numero di telefono
e) indicazione di eventuali gruppi di lavoro / Strutture di afferenza per la definizione dei domini Windows o delle zone Appletalk
f) applicazioni o ruoli particolari che possano qualificare il dispositivo
3. A seguito della richiesta il GESTORE assegna ad ogni dispositivo un indirizzo IP (anche se solo pro-memoria nel caso il dispositivo non faccia uso del protocollo TCP/IP).
7 Applicazioni e servizi sulla rete
7.1 Applicazioni consentite
1. Le applicazioni in rete devono, in qualsiasi ambito, rispettare l'RFC 1855 "Netiquette Guidelines" ed ogni altra legge, norma o regolamento relativo alla particolare rete utilizzata.
2. Quando un'applicazione o un servizio si estende al di fuori dell'ambito della RLS, deve anche sottostare ai vincoli imposti dalle norme previste dagli enti fornitori di connessione e dagli standard IETF.
7.2 Applicazioni con rilevante impatto sulla rete
1. Ogni applicazione che abbia un impatto significativo sulla disponibilità della banda di un tratto di rete del SIRA, metropolitana o geografica, deve essere preventivamente segnalata al GESTORE, che ne deve dare parere sulla sua ammissibilità.
a) In particolare va verificata tra la Struttura e il GESTORE la compatibilità della messa in esercizio di servizi di posta elettronica, salvataggi ed archiviazioni massicce, utilizzo di basi dati di elevate dimensioni su server delle RLS.
b) Nel caso che l'impatto di un'applicazione non consentisse di mantenere l'equilibrio nella condivisione delle risorse, si deve concordare con il GESTORE una soluzione alternativa in tempi e modi compatibili con i servizi esistenti e le risorse economiche disponibili.
c) E' espressamente vietato attivare un'applicazione con rilevante impatto sulla rete prima dell'ottenimento del parere favorevole da parte del GESTORE.
La Struttura che manifestasse e dimostrasse la buona fede nel considerare una sua applicazione con rilevante impatto non come tale, e' obbligata a disattivare immediatamente la stessa nel momento in cui il GESTORE gli notificasse la rilevanza dell'impatto, fino al momento dell'eventuale ottenimento del parere favorevole a seguito dell'individuazione di una soluzione alternativa.
2. Il GESTORE mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per disattivare il trasporto sul SIRA relativo ad applicazioni con rilevante impatto sulla rete, prive del suo parere favorevole e da esso notificate come tali alla Struttura che le ha attivate.
8 Accesso degli utenti alla rete
1. E' vietato l'accesso non autorizzato a qualsiasi risorsa di rete disponibile sul SIRA e su una sua qualsiasi RLS, anche se mista con altri Enti.
2. Non possono venire autorizzati i soggetti sottoposti a sanzione o a provvedimenti restrittivi, per i quali, inoltre, un'autorizzazione già concessa viene automaticamente revocata contestualmente alla sanzione o al provvedimento.
3. L'autorizzazione all'accesso ad un specifico gruppo di reti e di servizi si considera concessa se e solo se l'utente che la richiede soddisfa i seguenti 3 punti:
a) è titolare del diritto di accesso al gruppo o ai gruppi di reti per le quali intende ottenere l'autorizzazione, di cui ai commi 4, 5 e 6;
b) firma, per le reti delle quali chiede l'accesso, il modulo di assunzione di responsabilità (disponibile sul Web
c) consegna il modulo firmato (con diritto di richiedere ricevuta di consegna sotto forma di timbro apposto su copia dello stesso) al GESTORE o al referente di Struttura di competenza, che di conseguenza aggiorna il suo elenco degli utenti autorizzati, redatto su supporto informatico secondo uno standard disposto dal GESTORE stesso.
Ne fanno eccezione:
a) l'uso di risorse limitate all'interrogazione e all'utilizzo di banche dati pubbliche o comunque dedicate a larghe categorie di cittadini, italiani e non, come l'accesso ai servizi bibliotecari dalle postazioni delle Biblioteche.
In tali casi l'autorizzazione si considera concessa a chiunque abbia diritto al servizio, limitatamente alle risorse necessarie per usufruire del diritto stesso, senza alcuna formalità aggiuntiva;
b) eventi particolari, quali mostre, manifestazioni, ecc. deliberati da Organi dell'Ateneo o dai Consigli delle Strutture, per i quali può essere autorizzato un uso delle reti a terzi, anche al pubblico, limitato nel tempo e nelle risorse, senza alcuna formalità aggiuntiva.
L'utilizzo deve comunque essere preventivamente autorizzato dal Presidente dell'NSI, nella sua veste di responsabile amministrativo dei domini e delle reti, che ne valuterà l'ammissibilità amministrativa, una volta acquisiti elementi di giudizio da parte dell'NSI e del suo Comitato Tecnico.
Nessuna Struttura può autorizzare alcun accesso alle reti a persone o ad Enti al di fuori dei casi sopra riportati.
4. La titolarietà al diritto di accesso ai servizi di rete del SIRA, eventualmente da punti di accesso specifici per categoria e/o Struttura, spetta a tutti i dipendenti e studenti dell'Ateneo e a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro, di ricerca o di didattica, anche a tempo determinato, con una Struttura dell'Ateneo, purché riconosciuto da una Delibera di un Consiglio di Struttura o da altro Organo dell'Ateneo o da apposita Convenzione.
a) Convenzioni di Ricerca tra l'Ateneo e altri Enti pubblici o privati possono prevedere un utilizzo delle risorse di rete del SIRA limitatamente agli appartenenti agli Enti in questione che partecipino alle attività oggetto delle Convenzioni, e per le attività ad esse relative.
L'utilizzo in ambito convenzionale deve comunque essere preventivamente autorizzato dal Presidente dell'NSI, nella sua veste di responsabile amministrativo dei domini e delle reti, che ne valuterà l'ammissibilità amministrativa, una volta acquisiti elementi di giudizio da parte dell'NSI e del suo Comitato Tecnico.
5. Hanno diritto di utilizzare i servizi applicativi interni, presenti sul SIRA, tutti i soggetti di cui al comma precedente, con le modalità stabilite dalle varie Strutture erogatrici dei servizi, debitamente deliberati dagli Organi Accademici o dai Consigli delle singole Strutture erogatrici.
6. Sono titolari del diritto di accesso ai servizi disponibili sulle Reti della Ricerca (GARR), su Internet, sulle reti private e pubbliche che hanno connessioni con il SIRA (RUPAR-FVG, reti del Servizio Sanitario Regionale, reti civiche, reti del Servizio Bibliotecario Nazionale, ecc.) tutte le figure individuate nei singoli Regolamenti di Accesso a ciascuna di esse e che ne abbiano avuto regolare autorizzazione.
Al momento di applicazione del presente Regolamento sono titolari del diritto di accesso al GARR e ad Internet tutti i soggetti di cui al comma 4.
7. E' fatto divieto ad ogni Struttura di accreditare su qualsiasi elaboratore dell'Università utenti non autorizzati all'uso della rete, ovvero che non abbiano firmato con efficacia il modulo di assunzione di responsabilità di cui al comma 3 b), a meno che l'utenza stessa
a) non sia disabilitata all'utilizzo di risorse di rete oppure
b) sia limitata a protocolli locali di servizio (Netbeui, Appletalk) confinati alla RLS e per il solo uso di terminali di rete quali stampanti, plotter o file-server.
8. Chi consente l'accesso alla rete ad un terzo non autorizzato, anche mediante accreditamento su un elaboratore che non si trovi nelle condizioni di cui ai punti a) o b) del comma 7, diviene responsabile in prima persona dell'accesso abusivo del terzo e di ogni azione che esso intraprende attraverso la rete.
Una volta che il fatto viene a conoscenza della Struttura di appartenenza dell'indebito fornitore di accesso e/o del GESTORE:
a) La Struttura ha l'obbligo di disporre la cessazione dell'abuso o illecito, dopo averne comunicato lo stato alla persona indebitamente beneficiaria.
b) In difetto dell'azione da parte della Struttura, il GESTORE mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici ad esso disponibili per disattivare ogni trasporto sul SIRA relativo ad applicazioni della persona indebitamente beneficiaria.
9. Chi accede a qualsiasi risorsa della rete dell'Ateneo senza autorizzazione, anche dopo un primo invito ad astenersi dal farlo da parte di personale dell'Ateneo o di altro Ente convenzionato adibito al controllo o dal Direttore della struttura competente o da membro del GESTORE o dell'NSI, perde il diritto a richiedere successivamente l'autorizzazione per un periodo di almeno un anno, a giudizio dell'NSI.
10. Chi, accedendo a risorse dell'Ateneo senza autorizzazione, danneggia, commette abusi, reati civili o penali nei confronti dell'Ateneo, degli Enti con esso convenzionati o di chiunque terzo venga raggiunto, anche sull'Internet, è soggetto, a seguito di una circostanziata relazione dell'NSI, alle sanzioni disciplinari previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ateneo. La Struttura interessata, è obbligata a fornire all'NSI ogni informazione utile all'individuazione precisa dell'azione svolta.
11. E' fatto obbligo a tutti gli utenti di accedere alle risorse di navigazione in Internet attraverso i dispositivi di accumulo locale delle informazioni (proxy server), non appena questi saranno disponibili. Transitoriamente, fino alla messa a punto dei server proxy d'Ateneo, è consigliato fare uso dei dispositivi di accumulo disponibili presso il Cineca.
12. E' fatto obbligo a tutti gli utenti del SIRA di prendere atto e rispettare ogni altra norma, istruzione o dettaglio tecnico pubblicati sul sito Web dell'Ateneo www.univ.trieste.it, alla pagina: "Istruzioni agli utenti", che il Gestore deve farsi carico di tenere aggiornata, evidenziando le novità.
8.1 Accessi alla rete attraverso linea commutata
1. L'Ateneo, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, mette a disposizione del personale docente e non docente nonché degli studenti, per tramite del GESTORE, un numero appropriato di accessi commutati (analogici e/o ISDN) al SIRA, eventualmente anche attraverso la rete NETTuno. Verifica inoltre la possibilità di dare accesso urbano al SIRA anche dalle sedi distaccate dell'Ateneo e da Udine, nonché per collegamenti del personale, da altre città dell'Italia e dall'estero con il servizio Concert-CPS o similari.
2. Le connessioni remote commutate possono essere accettate solo a nominativo (username) e con password, possibilmente anche con controllo del numero chiamante da parte dell'apparecchiatura di rete dell'Ateneo. L'utente deve essere obbligatoriamente identificato da un codice di accesso e deve firmare l'assunzione di responsabilità di cui al comma 3 b) dell'art. 8 del presente regolamento. Username e password sono strettamente personali.
3. Modalità particolari di connessione vengono valutate e concordate di volta in volta tra l'interessato e il GESTORE, a giudizio del quale la richiesta viene direttamente accettata, respinta o trasmessa al Rettore.
4. Gli Organi Accademici, su proposta del GESTORE, sentito il parere dell'NSI, normalizzano con un'integrazione al presente regolamento gli accessi del personale non docente e degli studenti in rapporto all'attività delle due categorie, entro e non oltre la prima revisione periodica del Regolamento stesso. Contestualmente vengono anche aggiornate le regole per l'eventuale rimborso spese per i collegamenti al SIRA effettuati da parte del personale.
5. Qualora una Struttura intenda intraprendere soluzioni autonome di fornitura di accesso remoto, il Direttore della stessa deve darne preventiva comunicazione scritta al GESTORE e all'NSI, garantendo l'adozione di tutte le misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni e/o utilizzi illeciti attraverso linea commutata, ed allegando estratto del Verbale del Consiglio della Struttura che ne evidenzi l'approvazione del Consiglio stesso. L'attività può essere intrapresa solo a seguito del riconoscimento da parte dell'NSI dell'idoneità delle misure di sicurezza adottate.
9 Revisione periodica del Regolamento
1. In accordo al Regolamento del CSIA, entro il 31 agosto di ogni anno il GESTORE presenta agli Organi Accademici eventuali aggiornamenti o modifiche da apportare al Regolamento del SIRA in vigore.
Regolamento per l'accesso al Sistema Integrato di Reti dell'Ateneo (SIRA) dell'Università di Trieste
Trieste, 13 marzo 1999.
Autore: prof. ing. Paolo Inchingolo, Delegato del Rettore per il Settore della Telematica e per le Problematiche attinenti alla Rete di Ateneo e conseguenti rapporti con gli Enti Esterni, in collaborazione con dott. Mario Gregori, Direttore CSIA e Paolo Piccoli, Responsabile Settore Infrastrutture CSIA
e-mail:
inchingolo@univ.trieste.it© Università degli Studi di Trieste, 1999
Regolamento approvato dal Senato Accademico dell'Università di Trieste il 17 marzo 1999 e dal Consiglio di Amministrazione il 31 marzo 1999, in vigore con Decreto Rettorale 407/AG dd. 26.04.1999, che istituisce contestualmente il Nucleo per la Sicurezza Informatica (NSI) dell'Ateneo.
In virtù del Decreto Rettorale 65/AG dd. 20.01.1999, le funzioni attribuite al Rettore nel presente Regolamento risultano trasferite al Delegato del Rettore per il settore.
http://gnbts.univ.trieste.it/pub/inchin/Regolamenti/SIRA/SIRA-UTS-reg.pdf